Questo blog è stato realizzato da Salvatore Tamburro allo scopo di esporre la sua tesi di laurea in Economia e Commercio, dal titolo:  "La  Banca d'Italia, il Signoraggio e il Nuovo Ordine Mondiale".  "Essenzialmente, l'attuale creazione di denaro ex nihilo operata dal sistema bancario e' identica alla creazione di moneta da parte di falsari. In concreto, i risultati sono gli stessi. La sola differenza e' che sono diversi coloro che ne traggono profitto" (M. Allais, premio Nobel per l'Economia 1988)

29/07/07

TESI - Introduzione

E' un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina.

(Henry Ford)


Introduzione

A partire dalla fine della Seconda Guerra mondiale, l’evoluzione del sistema commerciale mondiale è caratterizzata da un costante utilizzo della retorica “sviluppista”.

Il commercio, da semplice strumento, è diventato un fine in sé, un’affascinante prescrizione politica, una panacea per risolvere con un colpo di bacchetta magica tutti i problemi.

Nonostante i vantaggi ottenuti nella nostra società, le ricette offerte dal sistema bancario, politico, da istituzioni nazionali e sovranazionali, dalla liberalizzazione commerciale hanno assunto una dimensione assoluta, che spesso trascende dalle specifiche condizioni economiche e sociali dei Paesi che sono chiamati ad applicarle.

Il presente lavoro è nato dall'esigenza di conoscere gli aspetti
economici della Banca d'Italia, del sistema bancario in generale e delle principali istituzioni del libero commercio.

L'argomento ha iniziato ad affascinarmi quando ho avuto il piacere di leggere un articolo in rete che elencava i cosiddetti partecipanti all’azionariato della Banca d’Italia e ne rimasi estremamente colpito, tanto da voler ampliare le mie conoscenze in merito. Nell’elenco risultavano, e risultano tuttora, le maggior banche italiane, generando così una sorta di conflitto di interesse, visto che da “controllante” la Banca d’Italia verrebbe delegata al ruolo di “controllata”, in pratica un’inversione di ruolo.

In seguito, documentandomi meglio, ho scoperto che tale conflitto riguardava anche altre banche centrali dei paesi esteri, tra cui anche la Banca Centrale Americana, ossia la Federal Reserve.

Appassionatomi all’argomento delle banche centrali, in seguito alle mie ricerche sono approdato inevitabilmente a un problema ben più grave di un semplice conflitto di interessi tra controllante-controllati, bensì a quello che alcuni definiscono un paradosso del sistema bancario, ossia il signoraggio.

Nel corso del mio lavoro, precisamente al secondo capitolo, ho cercato di illustrare le origini del signoraggio, i beneficiari e gli svantaggiati dell’attuale sistema economico.

Analizzando il signoraggio, mi sono soffermato sulla perdita della sovranità monetaria, sul concetto di valore indotto della moneta come espresso dal professore Auriti, sul metodo della riserva frazionaria usato dalla banche.

Concludo il capitolo esaminando il Trattato di Maastricht e in particolar modo determinati articoli in esso presenti, spunti di contabilità della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, la nascita del debito pubblico e l’alternativa delle monete complementari ed alternative.

Proprio cercando di capire chi fossero gli eventuali beneficiari che traevano il massimo profitto da tutto ciò, non ho potuto fare a meno di toccare determinate tesi che alludessero all’esistenza di una èlite globale, composta da esponenti dell’alta finanza, politici, petrolieri, imprenditori e tutti coloro che hanno o possono avere il potere di manipolare a sua volta il resto dell’umanità per ottenere essenzialmente dei vantaggi a favore della loro piccola cerchia di “eletti”, tutti nomi del resto molto spesso ben celati alle persone comuni all’interno dei consigli di amministrazione delle multinazionali o nei direttivi di istituzioni sovranazionali.

In seguito a determinate letture ho portato alla luce della mia conoscenza delle dissertazioni che inizialmente sembravano soltanto utopistiche, irrealizzabili (come ad esempio il PNAC, ovvero Project for the New American Century, che espongo in un paragrafo a sé), ma addentrandomi nell’argomento ho conosciuto i progetti che illustrano una sorta di futuro manipolato, come quello descritto in “1984” di Orwell. Lo scopo finale, secondo la presunta èlite, sarebbe quello di realizzare un’economia globale, sotto una specie di dittatura globale, con un unico esercito e un’unica moneta.

L’ultima parte della trattazione illustra obiettivi e struttura delle due istituzioni più importanti dell’economia globale, ossia il Fondo Monetario Internazionale e l’Organizzazione Mondiale del Commercio, e successive critiche poiché spesso le loro ricette hanno, il più delle volte, creato svantaggi e crisi economiche soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Il lavoro termina con un breve giudizio sulla teoria economica del liberismo con dati prelevati dall’US Census Bureau e in base alle considerazioni del matematico Ralph Gomory e dell’economista William Baumol.

TESI - La Banca d'Italia (CAP.1)

LA BANCA D’ITALIA

1. LE ORIGINI DELLA BANCA D’ITALIA

L’articolo 1 dello Statuto della Banca d’Italia recita che:

La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Banca d’Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.

Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell’art. 105.1del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).

La Banca d’Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività bancarie strumentali alle proprie funzioni.”

Prima di giungere alla odierna definizione della Banca d’Italia espressa nel suo Statuto, esiste un percorso storico che andrebbe ricordato per capire le origini dell’istituto.

La Banca d’Italia nacque con la legge 10 agosto 1893, n. 449, in cui venne sancita la fusione della Banca Nazionale del Regno d’Italia con le due banche di emissione toscane: la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito per le industrie e il commercio d’Italia, al fine di costituire un istituto di emissione nuovo, in forma di società anonima (l’odierna società per azioni).[1]

Bisogna prima fare , però, un passo indietro nella storia e risalire al 1849, quando si costituiva in Piemonte la Banca Nazionale degli Stati Sardi, di proprietà privata. Il maggiore interessato, Cavour - che aveva interessi propri in quella banca[2] - impose al parlamento savoiardo di affidare a tale istituzione compiti di tesoreria dello Stato.

Si ebbe così una banca privata che emetteva e gestiva denaro dello Stato.

A quei tempi l'emissione di carta moneta veniva fatta solo dal Piemonte. Il Banco delle Due Sicilie emetteva invece monete d'oro e d'argento.

La carta moneta del Piemonte aveva anch'essa una riserva d'oro - circa 20 milioni di lire - ma il rapporto era: tre lire di carta per una lira d'oro, dunque una sorta di "convertibilità in oro" .

Inoltre, per le continue guerre che i savoiardi facevano, anche quel simulacro di convertibilità crollò, tanto che la carta moneta piemontese - per l'emissione incontrollata che se ne fece - era diventata carta straccia già prima del 1861.

Una volta conquistata tutta la penisola, i piemontesi presero il controllo sulle banche degli Stati appena conquistati e dopo qualche tempo fu la banca Nazionale degli Stati Sardi a divenire la banca d'Italia.

In pratica, la Banca Nazionale nel Regno D’Italia deve considerarsi il successore diretto di quella sarda, essendosi semplicemente mutata la denominazione sociale di questa durante il periodo che seguì immediatamente l’unificazione politica e nel quale essa aveva intrapreso a estendere rapidamente la rete delle proprie filiali dall’ambito delle antiche province a tutta la penisola.[3]

La fusione con le due banche toscane e la liquidazione di quella romana[4] non portarono, tuttavia, a compimento il processo di unificazione delle emissioni. Occorsero altri trentatré anni, fino al 1926, perché ai due banchi meridionali venisse tolto il diritto di emissione di cui avevano continuato a godere dopo il 1893, sebbene dopo questo anno i rapporti di collaborazione con l’istituto maggiore fossero divenuti molto più stretti e fattivi che in passato.

In pratica con l'occupazione piemontese era stato immediatamente impedito al Banco delle Due Sicilie - diviso poi in Banco di Napoli e Banco di Sicilia - di raccogliere dal mercato le proprie monete d'oro per trasformarle in carta moneta secondo le leggi piemontesi, poiché in tal modo i Banchi avrebbero potuto emettere carta moneta per un valore di 1200 milioni e sarebbero potuti diventare padroni di tutto il mercato finanziario italiano.

Quell'oro pian piano passò nelle casse piemontesi, nonostante la nuova banca d'Italia non risultasse averne nella sua riserva, nonostante appunto tutto quell'oro rastrellato al Sud. Si cercò di far confluire tutto quell'oro attraverso una via "sociale", naturalmente, quella del finanziamento per la costituzione di imprese al nord, operato da banche, costituitesi per l'occasione come socie della banca d'Italia: Credito mobiliare di Torino, Banco sconto e sete di Torino, Cassa generale di Genova e Cassa di sconto di Torino.

Le ruberie operate, e l'emissione non controllata della carta moneta ebbero come conseguenza che ne fu decretato già dal 1° maggio 1866, il corso forzoso: la lira di carta non poteva più essere cambiata in oro.[5]

La posizione della banca d'Italia subì profonde modificazioni ad opera di una serie di decreti-legge emanati negli anni 1926 e 1927, tra cui assume rilevante importanza quello n. 812 del 6/02/1926, che, unificando in capo alla banca d'Italia il servizio di emissione dei biglietti di banca, stabilì la cessazione dell'analoga facoltà per il banco di Napoli ed il banco di Sicilia.[6]

Cosicché la banca d'Italia assunse il monopolio dell'emissione dei biglietti di banca, rafforzando, anche con tale attribuzione, il ruolo di banca Centrale, cui era certamente predestinata fin dalla nascita.

L’ultimo stadio dell’evoluzione funzionale della Banca d’Italia si compì nel 1936, attraverso il R. D. L. 12/03/1936, n. 375 (convertito con modificazioni nella Legge 7 Marzo 1938, n. 441), e con il successivo statuto, approvato con R. D. 11/06/1936, n. 1067. Queste disposizioni legislative confermarono l'autonomia della Banca d'Italia, alla quale, per la prima volta, fu esplicitamente riconosciuta la qualifica di "Istituto di Diritto Pubblico", nonostante che fosse sostanzialmente mantenuta la sua organizzazione interna originaria, che, come si è accennato, era quella di una società anonima (oggi "società per azioni").

Da allora l’autonomia della Banca d’Italia è cresciuta sempre più nel tempo, fino ad arrivare alla legge 82/1992, che attribuisce al Governatore della Banca d’Italia il potere di disporre variazioni del tasso ufficiale di sconto senza concordarle più con il Ministro del Tesoro. Lo status giuridico di ente pubblico esclude la possibilità di fallimento della Banca d'Italia e, tramite il suo intervento nei casi di crisi, la possibilità di fallimento delle banche private, garantendo la stabilità dell'intero sistema bancario italiano.


2. LE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA BANCA D’ITALIA

Tra le principali funzioni assolte dalla Banca d’Italia ricordiamo:

1)Emissione di banconote e politica monetaria

La Banca d’Italia, nell’ambito dell’Eurosistema, produce il quantitativo di banconote assegnatole, partecipa all’attività di studio e di sperimentazione di nuove caratteristiche di sicurezza dei biglietti, concorre alla definizione di indirizzi comuni per quanto riguarda la qualità della circolazione e l’azione di contrasto della contraffazione.

La Banca d’Italia coopera con le altre componenti dell’Eurosistema nell’azione di contrasto della contraffazione delle banconote. In via autonoma, con l’Ufficio Centrale antifrode dei mezzi di pagamento e con le Forze dell’ordine ha contribuito all’attività formativa, in materia di riconoscimento delle banconote contraffatte, delle Forze di Polizia nazionali e di altri paesi, degli operatori della pubblica Amministrazione e di gestori professionali del contante.


2)Vigilanza creditizia e finanziaria

Ai sensi dell’art. 5 del Testo unico bancario e dell’art. 5 del Testo unico sulla finanza, i poteri di vigilanza nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari (società finanziarie, di gestione del risparmio e di intermediazione mobiliare) sono esercitati dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all’osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria. La legge prevede inoltre che l’attività di vigilanza si svolga in armonia con le disposizioni comunitarie.

La Banca d’Italia dispone di autonoma capacità normativa, esercita i controlli sugli intermediari, dispone di poteri di intervento e sanzionatori; propone al Ministro dell’Economia e delle Finanze l’adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa degli intermediari. All’Istituto sono inoltre affidati compiti normativi e di controllo in materia di trasparenza delle operazioni bancarie.

Sui comparti della gestione del risparmio e dell’intermediazione mobiliare il Testo unico della finanza ripartisce i poteri di controllo fra la Banca d’Italia e la Consob[7]: alla Banca d’Italia compete vigilare sul contenimento del rischio e sulla stabilità patrimoniale degli intermediari che operano in questo settore, mentre alla Commissione spetta tutelare la trasparenza e la correttezza dei loro comportamenti.

Funzionale al perseguimento delle finalità che l’ordinamento assegna all’attività di vigilanza è un elevato grado di concorrenza dei mercati, nella cui promozione la Banca d’Italia è da tempo impegnata, nella consapevolezza che la competizione incentiva gli intermediari ad assumere comportamenti improntati all’efficienza nell’allocazione delle risorse finanziarie e nell’uso dei fattori produttivi.

I poteri di controllo sono esercitati nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell’ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

L’azione di controllo nei confronti delle banche e degli altri intermediari viene svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziale anomalia nei loro assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive.

L’azione si articola in controlli di tipo documentale – basati sulla raccolta, l’elaborazione e l’analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistico-contabile e amministrativa – e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali.

Momento centrale del processo di controllo è l’esame annuale della complessiva situazione del soggetto vigilato, al quale concorrono le verifiche e gli approfondimenti compiuti nel periodo di riferimento nell’ambito dell’analisi documentale nonché le informazioni eventualmente acquisite in sede ispettiva.

La valutazione delle situazioni aziendali costituisce il punto di riferimento per la pianificazione dell’azione di vigilanza e la definizione delle priorità di intervento. L’attività di intervento è programmata tenendo conto del giudizio espresso, della natura e della rilevanza degli elementi di debolezza riscontrati, del grado di consapevolezza e affidabilità degli organi sociali. Essa può essere mirata a finalità conoscitive, allo scopo di approfondire assetti e moduli operativi di specifici comparti o profili di natura qualitativa; può assumere carattere preventivo, qualora si rilevino segnali di anomalia suscettibili di incidere sulla situazione del soggetto vigilato. In presenza di andamenti non soddisfacenti della gestione, la Banca d’Italia richiama i responsabili aziendali in ordine ai fattori di problematicità riscontrati, indicando le aree che richiedono misure correttive.

L’attuazione di queste misure è rimessa alla responsabilità degli organi aziendali; la Vigilanza ne verifica la coerenza con gli obiettivi indicati e ne segue la realizzazione.

La crescente integrazione internazionale dell’attività finanziaria ha indotto le autorità di vigilanza dei diversi paesi a formulare regole di condotta (best practices) e discipline prudenziali comuni, in modo da assicurare parità di trattamento per gli intermediari operanti su scala internazionale e prevenire fenomeni di arbitraggio regolamentare. La cooperazione fra autorità mira inoltre a rafforzare i controlli sulle banche con articolazione internazionale e, al tempo stesso, ad agevolare lo svolgimento dell’attività di intermediazione in una pluralità di paesi.

La Banca d’Italia partecipa attivamente ai comitati internazionali che realizzano la cooperazione nel campo della vigilanza finanziaria e alle sedi tecniche che contribuiscono alla predisposizione della normativa comunitaria e alla convergenza delle prassi di vigilanza. Crescente è il ricorso alla stipula di protocolli di intesa bilaterali o multilaterali con le autorità degli altri paesi responsabili della vigilanza dei gruppi bancari con insediamenti all’estero.

3)Analisi economica

La Banca d’Italia presta consulenza al Parlamento, al Governo e ad altri organi costituzionali in materia di politica economica e finanziaria; effettua ricerche, statistiche, analisi giuridico-economiche e le diffonde attraverso le sue pubblicazioni.

4)La Tesoreria statale e i servizi di cassa per conto degli enti pubblici

Dal 1894 la Banca d’Italia svolge le funzioni di Tesoreria provinciale dello Stato: esegue le disposizioni di pagamento emesse dalle Amministrazioni dello Stato; riscuote le somme dovute a qualsiasi titolo allo Stato, sia direttamente sia indirettamente attraverso le banche, le Poste e i concessionari della riscossione; riceve e custodisce depositi in buoni postali e contante. Nell’attività di tesoreria rientrano anche i regolamenti e la rendicontazione per i pagamenti dei Buoni ordinari del Tesoro e del debito pubblico. Presso la tesoreria statale sono inoltre aperti conti per la gestione delle disponibilità liquide degli enti pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica, introdotto con la legge n. 720 del 1984.

La Banca d’Italia svolge dal 1999 anche il servizio di tesoreria centrale dello Stato, prima gestito direttamente dal Ministero dell’Economia e delle finanze. L’innovazione ha consentito di unificare l’operatività nei confronti degli utenti e la gestione dei flussi finanziari pubblici; la conseguente semplificazione normativa e procedurale è stata la base di avvio della tesoreria telematica e ha dato la possibilità di predisporre un’unica rendicontazione nei confronti dello Stato e delle altre Amministrazioni.

La gestione della tesoreria statale è disciplinata dalle leggi che periodicamente ne hanno prorogato l’affidamento e dalle convenzioni, stipulate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne definiscono contenuti e modalità organizzative e contabili. Con l’ultimo rinnovo, stabilito dalla legge n. 104/1991, la durata della convenzione è stata innalzata da dieci a venti anni ed è stato introdotto il tacito rinnovo. Poiché le parti non hanno esercitato il diritto alla disdetta entro il 31 dicembre 2005, l’affidamento del servizio è stato rinnovato per altri venti anni.

La Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 604 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato, fornisce al Ministero dell’Economia e delle finanze rendiconti giornalieri e mensili sull’attività della tesoreria statale, essenziali per l’elaborazione dei documenti fondamentali della finanza pubblica. L’Istituto rende inoltre il conto giudiziale della propria gestione alla Corte dei Conti. In base alla convenzione di tesoreria, la Banca invia ogni giorno al Ministero dell’Economia una situazione riassuntiva di cassa che contiene i movimenti del conto disponibilità del Tesoro del giorno precedente, aggregati per categorie significative per l’analisi del fabbisogno del settore statale.

La Banca svolge l’attività di tesoreria con una struttura dell’Amministrazione Centrale (il Servizio Rapporti col Tesoro) e con dipendenze periferiche che hanno sede presso le Filiali; a Roma operano anche una Succursale, la tesoreria centrale e una Filiale che svolge compiti di gestione delle procedure informatiche di incasso e pagamento.

In collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d’Italia ha da tempo avviato un’azione di rinnovamento della tesoreria diretta a: estendere le procedure telematiche e la dematerializzazione dei documenti previsti dalla contabilità pubblica, per realizzare gli obiettivi del Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica Amministrazione (SIPA); integrare le procedure della tesoreria statale in quelle del sistema dei pagamenti interbancari; attuare il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), migliorando le informazioni contenute nei flussi della tesoreria utili anche per la stima del fabbisogno del settore statale.

5)I servizi attinenti alla gestione del debito pubblico

Sono responsabilità della Banca d’Italia l’organizzazione e la conduzione, per conto del Ministero dell’Economia e delle finanze, delle attività concernenti il collocamento e il riacquisto dei titoli nonché il servizio finanziario del debito. L’Istituto inoltre collabora con lo stesso Ministero fornendo assistenza nella definizione della politica di emissione, con la formulazione di ipotesi di copertura del fabbisogno mediante collocamento di titoli.

La Banca d’Italia sottopone al Tesoro ipotesi di emissione elaborate sulla base delle previsioni del fabbisogno di cassa del settore statale, dell’andamento delle quotazioni dei titoli sul mercato secondario, dei risultati delle ultime aste effettuate, degli obiettivi di gestione del debito pubblico che risultano dalle linee programmatiche enunciate dal Ministero. Le ipotesi circa le operazioni del Tesoro sono d’ausilio alla Banca d’Italia nella formulazione di previsioni sull’andamento della liquidità del sistema bancario, da comunicare alla Banca centrale europea per la definizione degli interventi di mercato aperto.

Il sistema d’asta gestito dalla Banca d’Italia rappresenta il principale meccanismo di collocamento, quello che consente più di altri di perseguire obiettivi di trasparenza e regolarità della politica di emissione del Tesoro. L’efficienza e la rapidità di esecuzione delle operazioni di collocamento e di riacquisto dei titoli, attenuando l’incertezza degli intermediari partecipanti alle aste, riducono il costo del debito. La collaborazione prestata al Tesoro in tale operatività contribuisce all’ordinato andamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Al fine di diversificare le fonti di finanziamento, di contenere il costo complessivo della provvista e il rischio connesso con il rifinanziamento del debito, il Tesoro effettua emissioni di prestiti denominati in valuta estera sul mercato internazionale dei capitali con la tecnica del consorzio di collocamento. La Banca d’Italia svolge attività attinenti al servizio finanziario, interponendosi tra il Tesoro e le banche estere incaricate: essa provvede a incassare all’emissione e a corrispondere il pagamento del capitale e degli interessi alla scadenza, accreditando o addebitando il conto disponibilità del Tesoro. Il coinvolgimento della Banca in tale operatività è necessario per assicurare una corretta previsione del fabbisogno; inoltre la regolare esecuzione del servizio finanziario sui prestiti esteri contribuisce al buon funzionamento del sistema dei pagamenti e assicura la credibilità e la solvibilità dell’emittente sui mercati finanziari.

3. GLI ORGANI DELLA BANCA D’ITALIA

Gli organi centrali dell’Istituto sono[8]:

· l’Assemblea dei partecipanti;

· il Consiglio superiore;

· il Collegio sindacale;

· il Direttorio;

· il Governatore;

· il Direttore generale e i Vice direttori generali.

Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 20.000 o più quote.

Le assemblee presso l’Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.

Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di 13consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca.

Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile per non più di due volte.

Il Consiglio superiore tiene le sue riunioni presso l’Amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.

Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono autenticati dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di tre volte.

Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l’Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull’amministrazione della Banca per l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

Esercita il controllo contabile, senza alcun pregiudizio per l’attività svolta dai revisori esterni di cui al successivo art. 38, esamina il bilancio d’esercizio ed esprime il proprio parere sulla distribuzione del dividendo annuale.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.

Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.

Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.

Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.

Nell’ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l’adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.

Il Governatore rappresenta la Banca d’Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.

Ha le competenze e i poteri riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.

Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.

Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall’art. 18 dello Statuto di B.I..

Al Governatore è rimesso tutto quanto nella legge o nello statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.

Il Governatore dura in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per

una sola volta.

L’attuale Governatore della Banca d’Italia è Mario Draghi, nominato il 29 dicembre 2005. In questa veste, è membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, membro del Gruppo dei Dieci, del Gruppo dei Sette e del Gruppo dei Venti oltre che del Consiglio d’Amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali.

E’ stato Vice Presidente e Managing Director di Goldman Sachs International e, dal 2004 al 2005, membro del Comitato esecutivo del Gruppo Goldman Sachs.

Il Direttore generale ha la competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore.

Dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando ciò non sia di competenza del Governatore.

Nell’ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca, con facoltà di delega previa approvazione del Governatore; per la stipula dei contratti può delegare personale della Banca, anche mediante semplice lettera.

Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell’esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di assenza o d’impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.

Il Direttore generale dura in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

I Vice direttori generali coadiuvano il Direttore generale nell’esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.

La firma di uno dei Vice direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del Governatore e del Direttore generale.

I Vice direttori generali durano in carica sei anni; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

L’attuale Direttore Generale è Fabrizio Saccomanni, in carica dal 2 ottobre 2006; mentre Antonio Finocchiaro è il Vice Direttore generale dall’11 aprile 1997.


4. PARTECIPANTI DI BANKITALIA E CONFLITTO DI INTERESSI

4.1 Conflitto di interessi

In alcuni casi esistono delle banche centrali più o meno nazionalizzate, come per esempio la Banca d’Inghilterra.

La Banca d'Italia è oggi tra le pochissime banche centrali con capitale interamente privato. Gli istituti centrali di Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Portogallo ma anche Canada o Australia sono ad esempio possedute al 100% dallo Stato. In Austria, Belgio o Giappone il capitale della banca centrale è invece metà pubblico e metà privato.

Per anni l’elenco degli azionisti di Bankitalia S.p.a. è stato sempre riservato, ma grazie a un dossier di Ricerche & Studi di Mediobanca[9], diretta da Fulvio Coltorti, si sono scoperti quasi tutti i proprietari della Banca d’Italia. Spulciando i bilanci di banche, assicurazioni eccetera, Coltorti ha annotato le quote che segnalavano una partecipazione nel capitale della Banca d’Italia. Così il ricercatore è riuscito a ricostruire gran parte dell’azionariato della nostra massima istituzione finanziaria.

Oggi l’elenco dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia è stato reso pubblico ed è consultabile da tutti anche presso il sito internet dell’istituzione stessa ( www.bancaditalia.it ).

Tabella n. 1Soci e proprietari della Banca Centrale d’Italia

Gruppo Intesa (27,2%)

INPS (5%)

Gruppo San Paolo (17,23%)

Banca Carige (3,96%)

Gruppo Capitalia (11,15%)

BNL (2,83%)

Gruppo Unicredito (10,97%)

Gruppo La Fondiaria (2%)

Assicurazioni Generali (6,33%)

Gruppo Premafin (2%)

Monte dei Paschi Siena (2,50%)

C. Risparmio Firenze (1,85%)

RAS (1,33%)

Anonimi (5,65%)

Come si può notare dalla tabella n.1, quattro delle maggiori banche, da sole, “controllano” con il 66.6% la Banca d’Italia: Intesa (27,2%), San Paolo (17,23%) , Capitalia (11,15%) e Unicredito (10,97%). Inoltre rimane un 5,65% nelle mani di anonimi.

Tutto ciò è abbastanza singolare. Anzi anomalo. Quattro maggiori gruppi bancari detengono il 66,6 % del capitale sociale di Bankitalia, cioè l'istituto che dovrebbe essere preposto al controllo delle banche stesse.

Come ricorda Gianfranco La Grassa[10] in un suo articolo[11] non è sempre stato così: al tempo dell'IRI[12], le grandi azioniste della Banca d'Italia – in particolare la Commerciale e il Credito Italiano - erano statali.

Il 30 giugno del 1993, Ciampi e Prodi (Presidente del Consiglio e Presidente dell'IRI) diedero il via alla stagione delle privatizzazioni, partendo appunto all'apparato bancario.

Addirittura lo stesso Giovanni Bazoli, attuale presidente di Banca Intesa e maggior socio, ha detto: "Qualcuno ha ravvisato una grave anomalia nella singolarità dell'assetto istituzionale che vede il capitale della banca centrale detenuto da istituti soggetti alla sua vigilanza" .

4.2 Vecchio e Nuovo Statuto della Banca d’Italia

Esaminando il vecchio e nuovo statuto della Banca d’Italia è possibile riscontrare delle modifiche, proprio inerenti al possesso delle quote del capitale di Bankitalia.

Prima dell’entrata in vigore del Nuovo Statuto, approvato con delibera dell’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale del 28 novembre 2006, era in vigore il “Vecchio statuto” che all’ART.3 citava testualmente:

Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro rappresentato da quote di partecipazione di 0,52 euro ciascuna . Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

a) Casse di risparmio;
b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni
di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;
d) Istituti di previdenza;
e) Istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente.

In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

Questo significa che dal lontano 1936 la Banca d’Italia era ed è rimasta una società per azioni ( sotto le spoglie di un Istituto di Diritto Pubblico ) nelle mani di

privati, poiché l’unica vera quota del capitale in possesso di un ente pubblico è del 5.0% , quota detenuta dall’INPS[13].

Nel Nuovo Statuto, invece, si nota chiaramente come l’ART.3 sia stato modificato eliminando della parti essenziali:

“Il capitale della Banca d’Italia è di 156.000 euro ed è suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarità è disciplinata dalla legge.

Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote”.

In sostanza è stata eliminata la dicitura inerente la partecipazione maggioritaria al capitale della Banca, da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

4.3 Nazionalizzazione di Bankitalia

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre scorso il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 recante "Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43".

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, adegua la Banca d'Italia ai principi e alle regole contenuti nella nuova legge sulla tutela del risparmio e sulla disciplina dei mercati finanziari ovvero la legge n. 262 del 2005 che, al Titolo IV, Capo I, art. 19 recita testualmente “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l’assetto proprietario della Banca d’Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Per cui, l’eliminazione dall’art. 3 dal “vecchio statuto” di una norma che di fatto non veniva applicata, ha sicuramente cancellato ogni dubbio sulla proprietà privata di Bankitalia legalizzando così tale dato di fatto.

Infatti il nuovo statuto attua i principi della legge del risparmio che ha deciso che entro il 2008 occorre cedere le quote allo Stato, per una cifra da stabilirsi, ma valutata intorno agli 800 milioni, per portare così alla nazionalizzazione di Bankitalia.

Il problema attuale diventa così quello di quantificare il valore di Bankitalia, credendo che questa sia la soluzione ai problemi del debito pubblico italiano, come molti sostengono, dando così molto più valore a quelle azioni possedute dai Banchieri.

L'ex ministro Giulio Tremonti stabilì il valore della Banca d'Italia intorno agli 800 milioni di euro, sostenendo che la sua stima partiva dal valore dei dividendi, ma di parere diverso è l'ABI[14], la quale ha sempre valutato Bankitalia sul valore del patrimonio netto, ossia per una cifra oscillante tra i 10 e i 23 miliardi di euro, a seconda che al valore patrimoniale si aggiungano o meno le riserve di rivalutazione. E infatti nel corso dell'assemblea straordinaria di Bankitalia che ha approvato lo Statuto, i rappresentanti delle banche partecipanti al capitale hanno manifestato contro la ripartizione degli utili considerando che è in programma un "esproprio" la cui valutazione fa proprio riferimento ai dividendi, e per tale motivo pretendono una migliore valutazione.

Non potevano non mancare pareri contrastanti sulla questione, tra cui c’è quello espresso dall’Aduc[15], che dichiara che il valore della Banca d’Italia sia pari a zero: “Bankitalia è oggi posseduta da istituti di credito privati pur essendo un istituto di diritto pubblico e le banche private non sono enti pubblici, quindi non hanno titolo a possedere le quote del capitale della Banca d´Italia; il possesso è illegittimo e quindi il valore del bene posseduto dalle banche, le quote del capitale, vale zero. Inoltre, se il capitale detenuto dalle banche private fosse venduto, cioè messo all´asta, l´unico acquirente potrebbe essere lo Stato, il quale disporrebbe della facoltà di determinarne il valore, effettuando una offerta di un centesimo di euro per l´intero ammontare delle quote”.

5. DALLA BANCA D’ITALIA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

5.1 Le origini della B.C.E.

La creazione della Banca Centrale Europea (BCE) avviene nel giugno 1988, quando il Consiglio europeo confermò l’obiettivo della progressiva realizzazione dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) e assegnò a un comitato guidato da Jacques Delors, all’epoca Presidente della Commissione europea, il mandato di elaborare un programma concreto per il suo conseguimento.

Il “Rapporto Delors”, redatto a conclusione dei lavori, proponeva di articolare la realizzazione dell’Unione economica e monetaria in tre fasi distinte:

Figura n.1Rapporto Delors predisposto nelle tre fasi di attuazione

La Prima fase cominciò nel giugno 1989, in cui il Consiglio europeo decise che la realizzazione dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) sarebbe iniziata il 1° luglio 1990, data in cui sarebbero state abolite, in linea di principio, tutte le restrizioni alla circolazione dei capitali tra gli Stati membri.

La creazione dell’Istituto monetario europeo (IME), il 1° gennaio 1994, segnò l’avvio della Seconda fase dell’UEM e determinò lo scioglimento del Comitato dei governatori. Il carattere transitorio dell’IME rifletteva lo stato di avanzamento dell’integrazione monetaria nella Comunità. L’Istituto non era responsabile della conduzione della politica monetaria dell’Unione europea, che rimaneva una prerogativa delle autorità nazionali, e non aveva competenza per effettuare operazioni in valuta.

Le due funzioni principali dell’IME erano:

· rafforzare la cooperazione tra le banche centrali e il coordinamento delle politiche monetarie

· svolgere i preparativi necessari per la costituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), per la conduzione della politica monetaria unica e per l’introduzione di una moneta comune nella Terza fase.

Il 25 maggio 1998 i governi degli undici Stati membri[16] partecipanti nominarono come primo presidente l’olandese Duisemberg, il vicepresidente Trichet e gli altri quattro membri del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europa, con effetto il 1° giugno 1998, data di istituzione della BCE. La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti costituiscono l’Eurosistema, che formula e definisce la politica monetaria unica nella Terza fase dell’UEM.

Con l’istituzione della BCE, l’IME concluse il suo mandato e fu pertanto posto in liquidazione, in conformità dell’articolo 123 (ex articolo 109 L) del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il lavoro preparatorio affidato all’IME fu portato a termine nei tempi previsti; la BCE dedicò i restanti mesi del 1998 ai controlli finali delle procedure e dei sistemi adottati.

La Terza fase ed ultima fase dell’UEM ha avuto inizio il 1° gennaio 1999, comportando la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio delle valute dei primi 11 Stati membri partecipanti all’unione monetaria e la conduzione di una politica monetaria unica sotto la responsabilità della BCE.

Si chiude quindi per l’Italia un ciclo di vita nazionale, a volte drammatico, iniziato con la svalutazione della lira e la sua espulsione dalla SME, nel settembre del 1992. Il 2 maggio del 1998 si apre un nuovo ciclo con l’accettazione della lira nella grande fusione che produrrà l’euro, assieme al marco tedesco, al franco francese, alla peseta spagnola, alle altre valute europee: un recupero prima di tutto di credibilità , eccezionale.[17]

5.2 Sottoscrizione del capitale

Le Banche centrali nazionali (BCN) sono le uniche autorizzate alla sottoscrizione ed alla detenzione del capitale sociale della BCE. La sottoscrizione di tale capitale sociale è stata effettuata secondo un criterio di ripartizione proporzionale alla percentuale di ciascuno stato membro dell'Unione europea al PIL comunitario ed alla popolazione dell'Unione.

L’ammontare sottoscritto e interamente versato dalle Banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’area dell’euro a valere sul capitale della BCE (5.760.652.402,58 euro) è pari a 4.004.183.399,81 euro, ripartiti nel seguente modo.

Tabella n. 2Partecipazioni delle BCN dell’area dell’euro[18]

BCN

Capitale sottoscritto %

Capitale

versato (€)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2.4708


142,334,199.56

Deutsche Bundesbank

20.5211

1,182,149,240.19

Bank of Greece

1.8168

104,659,532.85

Banco de España

7.5498

434,917,735.09

Banque de France

14.3875

828,813,864.42

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

0.8885

51,183,396.60

Banca d'Italia

12.5297

721,792,464.09

Banque centrale du Luxembourg

0.1575

9,073,027.53

De Nederlandsche Bank

3.8937

224,302,522.60

Oesterreichische Nationalbank

2.0159

116,128,991.78

Banco de Portugal

1.7137

98,720,300.22

Banka Slovenije

0.3194

18,399,523.77

Suomen Pankki - Finlands Bank

1.2448

71,708,601.11

Total

69.5092

4,004,183,399.81


Come si evince dalla tabella n° 2 la maggioranza relativa delle quote è detenuta dalla Bundesbank, seguita da Banca di Francia e da Banca d'Italia; le altre banche centrali detengono invece, rispetto ai tre principali sottoscrittori, percentuali inferiori delle quote della BCE.

5.3 La Banca d’Italia nello scenario attuale e futuro

La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) che ha al vertice la BCE, organo che ha in esclusiva la definizione della politica monetaria unica per tutti i paesi membri dell’UEM.

La Banca d’Italia può in sostanza definirsi una delle filiali della BCE. A questo risultato si è giunti per tappe con l’adeguamento della legislazione italiana alle disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC. L’adeguamento definitivo dello Statuto è avvenuto nel marzo del 1998[19] e le modifiche sono state recepite da un decreto presidenziale alla fine del mese successivo.

Il ruolo della Banca di Italia è ancora in evoluzione, e va ad inserirsi in un quadro molto coerente e complesso. Ciò scaturisce dal disegno di legge di riordino delle Authority, dal decreto per le liberalizzazioni del ministro Bersani, negli accordi per creare la Borsa Globale, nella nuova direttiva MiFID[20]: un sistema monetario fondato sulla moneta elettronica completamente nelle mani delle banche private, un unico ente centralizzato che ha il potere di decidere la politica monetaria, rigorosamente indipendente da tutto e da tutti, liberalizzazione della contrattazioni dei titoli, e la creazione di una serie di autority che controllino il settore finanziario.

Il 2 febbraio 2007, appunto, il Governo ha approvato il disegno di legge che interviene a modificare il sistema composto dalle Autorità indipendenti.

Nella “relazione illustrativa” del disegno di legge di riordino delle Authority si legge, in materia di vigilanza: “ Secondo il nuovo disegno, la Banca d’Italia diventa il soggetto regolatore e vigilante unico in materia di stabilità degli operatori (bancari, assicurativi, finanziari), mentre la Consob è regolatore unico in materia di trasparenza e di informazione al mercato (quindi anche sull’offerta dei prodotti assicurativi e pensionistici). L’Isvap, la Covip e l’UIC sono soppressi e le competenze attuali sono ripartite tra BI e Consob (ciò si giustifica anche in ragione degli assetti proprietari delle assicurazioni e della componente finanziaria dei nuovi prodotti assicurativi).

L’articolo 8 del decreto legislativo di riordino delle Autority, trasferisce quindi alla Bankitalia le competenze dell’UIC (Ufficio Italiano Cambi), nonché quelle dell’Isvap[21] e Covip[22], da condividere con Consob[23]. Alla Banca d’Italia andranno ancora poteri di controllo e vigilanza sugli intermediari, i quali tuttavia avranno molta più libertà nel gestire la collocazione dei titoli sul mercato. Le Banche d’Affari potranno, in maniera indipendente, creare una borsa valore e vendere Titoli, accompagnati da un quadro di sintesi che spiega l’offerta pubblica: saranno le Banche stesse a fare i controlli e non più Consob per esempio, ma senza acquisire alcuna responsabilità nell’emissione.

Il 27/01/2007 Fulvia Novellino scrive, su Rinascita,[24] un articolo sullo scenario futuro offerto alla nostra banca centrale: “A rendere la Banca d’Italia un Istituto meramente burocratico è stata l’Unione Europea, con la creazione della Banca Centrale Europea, al cui interno è stato concentrato il potere della politica monetaria, uno dei più potenti e fondamentali poteri che uno Stato detiene nell’esercizio delle funzioni che gli conferisce il popolo.

Le banche centrali nazionali sono state così retrocesse a stanza di compensazione, a organo burocratico delle stesse banche private, con poteri di vigilanza senza esercitarli completamente.

La Banca di Italia sarà così l’ente burocratico dell’alta finanza, più che un Istituto di emissione monetaria in quanto la sola moneta emessa sarà delle Banche private, ed era alquanto anacronistico pensare di rendere pubblico un’entità che comunque non può essere controllata dallo Stato. La moneta ormai è destinata a perdersi nei circuiti internazionali, i titoli nella Borsa Globale, e le leggi nelle direttive comunitarie: la nuova usura sarà l’essere solamente un utente.

I banchieri hanno così costretto a far scegliere al governo tra pagare ventitrè miliardi per l’acquisto delle azioni, cosa assolutamente impossibile visto lo stretto controllo dell’OCSE[25] e della UE sui conti pubblici, e chiudere il contenzioso con le liberalizzazioni e il decreto per creare le borse valori delle banche (MIFID).”


[1] DE MATTIA R , Storia del capitale della Banca d’Italia e degli istituti predecessori, Banca d’Italia, Roma (1977)

[2] La Nazionale sarda era nata dalla fine del 1849 dall’attuazione di un disegno unificatorio alla cui accettazione aveva concorso Cavour sia presso gli amministratori e i principali azionisti che presso il governo piemontese, prima ancora che egli stesso ne entrasse a far parte.

[3] Circa il mutamento della denominazione sociale le fonti tacciono. Non vi fu un provvedimento specifico che sancì il cambio della ragione sociale.

[4] Nel 1870, con l’ingresso degli italiani in Roma, la Banca degli Stati Pontifici (fondata nel 1850) cambiò la ragione sociale in Banca Romana: la sua liquidazione , decretata nel 1893, fu affidata alla nuova Banca d’Italia, che la concluse nel 1912.

[5] Tratto da http://www.cronologia.it/mondo28s.htm

[6] Tratto da http://digilander.libero.it/afimo/breve_storia_di_bankitalia.htm

[7] Consob: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

[8] Statuto della Banca d’Italia , 2006 ; Approvato con delibera dell’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale del 28 novembre 2006, approvata con D.P.R. 12 dicembre 2006 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2006)

[9] R & S, Ricerche & Studi di Mediobanca, 2003, pag. 1.149

[10] La Grassa è stato docente di Economia nelle Università di Pisa e Venezia fino al 1996. Convinto marxisista. Da anni scrive libri e ha pubblicato innumerevoli articoli su varie riviste italiane e straniere

[11] LA GRASSA G.(2007), Finanza o metastasi polico-culturale? , in EFFEDIEFFE giornale online.

[12] L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (o IRI) era un ente pubblico nato nel 1933 per volere dell'allora governo fascista per salvare dal fallimento le principali banche italiane, ossia Banca Commerciale Italiano e Banco di Roma.

[13] Inps: Istituto nazionale di previdenza sociale

[14] A.B.I., Associazione Bancaria Italiani, costituita nel 1919.

[15] Aduc: Associazione a difesa dei consumatori e utenti

[16] ovvero Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia

[17] DE CHIARA A. e SARNO L., Dalla Banca d’Italia alla Banca Centrale d’Europa, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, (2001)

[18] Tratta dal sito ufficiale della BCE, http://www.ecb.int/ecb/orga/capital/html/index.it.html

[19] D.lgs. 10 marzo 1998, n. 43

[20] MiFID: Markets in Financial Instruments Directive

[21] ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

[22] COVIP: Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

[23] CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Vigila su ogni promoter e si occupa dell'apposito Albo.

[24]NOVELLINO F. , Bankitalia e moneta elettronica, tratto da qui

[25] OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.